George
Orwell nel 1948 diceva che: “La nostra
civiltà è in una fase decadente. E il nostro linguaggio non può che condividere
questo crollo”. Un esempio di decadenza
linguistica è ben rappresentato dal confronto fra il testo della
costituzione del 1948 e quello della riforma Renzi/Boschi del 2016 oggetto del
prossimo referendum del 4/12/2016.
In generale, occorre
ricordare l’importanza di scrivere bene il testo di una legge,
ovvero la sua chiarezza nelle espressioni utilizzate, evitando per esempio i richiami
normativi generici e/o il continuo ricorso a eccezioni che rendono difficile la
sua comprensione. Lo scrittore Carofiglio sostiene che “Le leggi sono scritte malissimo. Volutamente.
Per ragioni culturali e procedurali. Il ceto dei giuristi parla in maniera deliberatamente incomprensibile, per
poter utilizzare il potere dell’oscurità. Se le leggi e gli atti giuridici sono
incomprensibili c’è necessità di un
mediatore, di un interprete, di un titolare di questa funzione sacerdotale
che è appunto il giurista. È un fatto di potere, oltre che di pigrizia e
narcisismo”.
Le leggi
dovrebbero essere chiare, ma il testo di una
costituzione ha l’obbligo di essere chiaro e comprensibile.
Nel
2011 il presidente emerito della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, aveva
suggerito che i primi due articoli di ogni legge costituzionale avrebbero
dovuto essere: “Articolo 1: ogni
norma legislativa deve essere formulata in maniera completa, comprensibile e
senza rimandi. Articolo 2: l’inosservanza dell’articolo precedente comporta la incostituzionalità
della norma”, poiché “La chiarezza per una
Costituzione è anche un fatto di democrazia”.
Per
il linguista Tullio De Mauro la Costituzione del 1948 è uno dei pochissimi
testi italiani comprensibile dalla
stragrande maggioranza della popolazione, perché ha “una media esemplare di un pò meno di 20 parole per frase”; è
scritta prevalentemente con un vocabolario di base comprensibile; sono state utilizzate
parole trasparenti e frasi brevi.
Invece,
la riforma Renzi/Boschi a giudizio di Zagrebelsky è “un testo scritto malissimo. In certe parti contraddittorio e incomprensibile”.
Esaminiamo
per esempio come viene regolata la fondamentale questione della funzione legislativa contenuta nell’articolo
70.
(Per ascoltare la lettura del testo dell'articolo 70 della Costituzione: https://youtu.be/bdCHso5z1_0)
L’art. 70 della Costituzione del 1948 è composto da 9 parole semplici e chiare: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
L’art. 70 della Costituzione del 1948 è composto da 9 parole semplici e chiare: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
Nella
riforma del 2016 in seguito al “superamento
del bicameralismo perfetto” sono stati introdotti ben 9 procedimenti legislativi, trasformando un articolo semplice in
una giungla incomprensibile
caratterizzata da: 438 parole, 7 commi, 13 rimandi a commi di altri articoli
della Carta (senza dire di cosa parlano), frasi lunghe (alcune di ben 167
parole), con una elevata complessità
formale, che fa perdere il senso delle disposizioni. Ecco il nuovo testo
sottoposto al Referendum del 4/12/2016:
“La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche,
i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71,
per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli
organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città
metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini
della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui
all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto
comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e
nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132,
secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere
abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a
norma del presente comma.
Le altre leggi
sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di
legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato
della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi
componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato
della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato
della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso
il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia
pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del
Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117,
quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di
trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non
conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione
finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di
legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei
deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti
delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza,
sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della
Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere
attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti
all'esame della Camera dei deputati”.
Dopo aver letto
questo articolo si comprende come lo slogan della semplificazione sia una vera presa in giro.
Non si tratta, però, solo di un articolo complicato dal punto di vista
sintattico e oscuro semanticamente, è un testo
esteso e intrecciato, oscuro e
ambivalente, poiché è proprio confusa l’articolazione della funzione
legislativa messa in atto a seguito dell’adozione di un bicameralismo che da “perfetto” è diventato “imperfetto”.
La
nuova funzione legislativa è assai
articolata prevedendo: il procedimento bicamerale, quello monocamerale
“partecipato”, quello monocamerale “rinforzato”, quello monocamerale di
bilancio, quello monocamerale, a cui devono essere aggiunte alcune varianti. Insomma
si prevedono almeno 9 tipi di
procedimenti basati sulla tipologia delle leggi oggetto di esame, ma sono “argomenti” generici e largamente “interpretabili”.
In
merito, Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte costituzionale, dice che “non funzionerà mai e complicherà in modo incredibile i lavori del Parlamento”.
Facciamo
un esempio: sono bicamerali le norme che stabiliscono “le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane”, ma
quale è il confine fra “funzioni fondamentali”
e quelle “trascurabili”? E ammesso
che si riesca a tracciare un crinale, se una legge che riguardi le “funzioni trascurabili” dovesse
contenere anche una sola riga che incide su una “funzione fondamentale” come ci si comporta? Non si sa.
Poi sono oscure alcune questioni
procedurali; per esempio, non è affatto chiaro se il Senato “può” o “deve” esprimersi a maggioranza assoluta. Inoltre, è confusa la
previsione che la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni
proposte dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, “solo pronunciandosi nella votazione finale a
maggioranza assoluta dei propri componenti”.
Insomma,
i conflitti
per attribuzione di competenze saranno una certezza più che una probabilità;
conseguentemente questa confusione inciderà sia sulla velocità nella redazione
delle leggi che sulla loro efficacia.
Ma
che potrebbe succedere in questi casi di conflitti? Il comma 6 dell’articolo 70
prevede che siano i Presidenti delle due Camere a decidere “d’intesa tra loro, le
eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti”. Certo, essendo in
due c’è il 50% di probabilità che trovino l’intesa, ma se non la trovano che
succede? Non si sa.
Insomma,
leggendo e riflettendo sugli articoli della nuova costituzione si comprende
come la credibilità
costituzionale di questa riforma sia offuscata e possa costituire
una potenziale fonte di nuove disfunzioni del sistema istituzionale, ma
soprattutto possa determinare un ulteriore appannamento dei criteri di rappresentanza e di elettività
popolare diretta del procedimento legislativo (che erano invece assai
chiari nella vecchia Costituzione).
Se
le norme costituzionali sono poco chiare si rischia il prevalere della funzione interpretativa dei
giudici. In proposito Cesare Beccaria affermava che: “Le nostre leggi oscure finiscono con
l’essere benevolmente interpretate se alla porta bussa un amico e viceversa
applicate in modo rigido ai nemici e ai forestieri”; perché le leggi
scritte “in una lingua straniera al
popolo” lo pongono “nella dipendenza di alcuni pochi, non
potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà”.
E la
libertà, in sostanza, fa la differenza tra essere cittadini o essere sudditi.
Ecco perché al
referendum del 4/12/2016 votare NO … è meglio!
Euro
Mazzi
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