giovedì 6 ottobre 2016

UNA RIFORMA SCRITTA MALE, CONFUSA E CONTRADDITTORIA (prima parte)

George Orwell nel 1948 diceva che: “La nostra civiltà è in una fase decadente. E il nostro linguaggio non può che condividere questo crollo”. Un esempio di decadenza linguistica è ben rappresentato dal confronto fra il testo della costituzione del 1948 e quello della riforma Renzi/Boschi del 2016 oggetto del prossimo referendum del 4/12/2016.
In generale, occorre ricordare l’importanza di scrivere bene il testo di una legge, ovvero la sua chiarezza nelle espressioni utilizzate, evitando per esempio i richiami normativi generici e/o il continuo ricorso a eccezioni che rendono difficile la sua comprensione. Lo scrittore Carofiglio sostiene che “Le leggi sono scritte malissimo. Volutamente. Per ragioni culturali e procedurali. Il ceto dei giuristi parla in maniera deliberatamente incomprensibile, per poter utilizzare il potere dell’oscurità. Se le leggi e gli atti giuridici sono incomprensibili c’è necessità di un mediatore, di un interprete, di un titolare di questa funzione sacerdotale che è appunto il giurista. È un fatto di potere, oltre che di pigrizia e narcisismo”.


Le leggi dovrebbero essere chiare, ma  il testo di una costituzione ha l’obbligo di essere chiaro e comprensibile.
Nel 2011 il presidente emerito della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, aveva suggerito che i primi due articoli di ogni legge costituzionale avrebbero dovuto essere: “Articolo 1: ogni norma legislativa deve essere formulata in maniera completa, comprensibile e senza rimandi. Articolo 2: l’inosservanza dell’articolo precedente comporta la incostituzionalità della norma”, poiché La chiarezza per una Costituzione è anche un fatto di democrazia”.
Per il linguista Tullio De Mauro la Costituzione del 1948 è uno dei pochissimi testi italiani comprensibile dalla stragrande maggioranza della popolazione, perché ha “una media esemplare di un pò meno di 20 parole per frase”; è scritta prevalentemente con un vocabolario di base comprensibile; sono state utilizzate parole trasparenti e frasi brevi.
Invece, la riforma Renzi/Boschi a giudizio di Zagrebelsky è “un testo scritto malissimo. In certe parti contraddittorio e incomprensibile”.
Esaminiamo per esempio come viene regolata la fondamentale questione della  funzione legislativa contenuta nell’articolo 70.
(Per ascoltare la lettura del testo dell'articolo 70 della Costituzione: https://youtu.be/bdCHso5z1_0
L’art. 70 della Costituzione del 1948 è composto da 9 parole semplici e chiare: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
Nella riforma del 2016 in seguito al “superamento del bicameralismo perfetto” sono stati introdotti ben 9 procedimenti legislativi, trasformando un articolo semplice in una giungla incomprensibile caratterizzata da: 438 parole, 7 commi, 13 rimandi a commi di altri articoli della Carta (senza dire di cosa parlano), frasi lunghe (alcune di ben 167 parole), con una elevata complessità formale, che fa perdere il senso delle disposizioni. Ecco il nuovo testo sottoposto al Referendum del 4/12/2016:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati”.
Dopo aver letto questo articolo si comprende come lo slogan della semplificazione sia una vera presa in giro. Non si tratta, però, solo di un articolo complicato dal punto di vista sintattico e oscuro semanticamente, è un testo esteso e intrecciato, oscuro e ambivalente, poiché è proprio confusa l’articolazione della funzione legislativa messa in atto a seguito dell’adozione di un bicameralismo che da “perfetto” è diventato “imperfetto”.
La nuova funzione legislativa è assai articolata prevedendo: il procedimento bicamerale, quello monocamerale “partecipato”, quello monocamerale “rinforzato”, quello monocamerale di bilancio, quello monocamerale, a cui devono essere aggiunte alcune varianti. Insomma si prevedono almeno 9 tipi di procedimenti basati sulla tipologia delle leggi oggetto di esame, ma sono “argomenti” generici e largamente “interpretabili”.
In merito, Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte costituzionale, dice che “non funzionerà mai e complicherà in modo incredibile i lavori del Parlamento”.
Facciamo un esempio: sono bicamerali le norme che stabiliscono “le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane”, ma quale è il confine fra “funzioni fondamentali” e quelle “trascurabili”? E ammesso che si riesca a tracciare un crinale, se una legge che riguardi le “funzioni trascurabili” dovesse contenere anche una sola riga che incide su una “funzione fondamentale” come ci si comporta? Non si sa.
Poi sono oscure alcune questioni procedurali; per esempio, non è affatto chiaro se il Senato “può” o “deve” esprimersi a maggioranza assoluta. Inoltre, è confusa la previsione che la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, “solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti”.
Insomma, i conflitti per attribuzione di competenze saranno una certezza più che una probabilità; conseguentemente questa confusione inciderà sia sulla velocità nella redazione delle leggi che sulla loro efficacia.
Ma che potrebbe succedere in questi casi di conflitti? Il comma 6 dell’articolo 70 prevede che siano i Presidenti delle due Camere a decidere d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti”. Certo, essendo in due c’è il 50% di probabilità che trovino l’intesa, ma se non la trovano che succede? Non si sa.
Insomma, leggendo e riflettendo sugli articoli della nuova costituzione si comprende come la credibilità costituzionale di questa riforma sia offuscata e possa costituire una potenziale fonte di nuove disfunzioni del sistema istituzionale, ma soprattutto possa determinare un ulteriore appannamento dei criteri di rappresentanza e di elettività popolare diretta del procedimento legislativo (che erano invece assai chiari nella vecchia Costituzione).  
Se le norme costituzionali sono poco chiare si rischia il prevalere della funzione interpretativa dei giudici. In proposito Cesare Beccaria affermava che: “Le nostre leggi oscure finiscono con l’essere benevolmente interpretate se alla porta bussa un amico e viceversa applicate in modo rigido ai nemici e ai forestieri”; perché le leggi scritte “in una lingua straniera al popolo” lo pongono nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà”.
E la libertà, in sostanza, fa la differenza tra essere cittadini o essere sudditi.
Ecco perché al referendum del 4/12/2016 votare NO … è meglio!

Euro Mazzi

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