Nel
corso di una lezione (aprile 2016) l’attuale Presidente del Senato Grasso ha
affermato che le leggi italiane sono: “Troppe e scritte male”; e dopo aver
ricordato che le leggi nascono dal rapporto politico fra governo e Parlamento e
tra maggioranza e opposizione, ha auspicato una maggiore semplificazione (“Nonostante diversi tentativi, passati e in corso, resta un dato
oggettivo, che l'Italia ha un numero di
leggi in vigore quindici o venti volte superiore agli altri grandi Paesi
europei, situazione che rende difficile al cittadino conoscere e comprendere le norme”) e una migliore qualità delle norme (anche attraverso
un accurato lavoro di istruttoria nelle commissioni). Grasso ha concluso ricordando che “Una
legge ben scritta non solo è più comprensibile, e quindi più efficace, ma è
applicabile in maniera più uniforme, riducendo gli spazi interpretativi per chi
deve attuarla”.
Alla luce di questa autorevole opinione, continuiamo a verificare la comprensibilità dell’attuale riforma costituzionale Renzi/Boschi; dopo aver analizzato nel precedente post l’art. 70 inerente il procedimento legislativo (vedere il post qui: http://appunticorsari.blogspot.it/2016/10/una-riforma-scritta-male-confusa-e.html#more) passiamo ora ad esaminare l’art. 55 che riguarda le “Funzioni delle Camere”.
L’articolo
55 della Costituzione del 1948 si sviluppa in due frasi per un totale di
31 parole, le frasi sono chiare e comprensibili e costruite in modo semplice (soggetto-verbo-complemento).
Quello
nuovo, invece, ha 6 commi composti di 200 parole che si articolano in 8 frasi,
la più lunga delle quali consta di 57 vocaboli. Riportiamo di seguito i due
differenti testi dell’art. 55 perché indipendentemente dal loro contenuto (e
dal giudizio critico che si può dare) si può cogliere immediatamente dalla loro
lettura che il nuovo testo non
semplifica, ma complica l’articolazione della funzione delle due Camere, se
non altro perché “aggiunge” (senza
modificare il vecchio articolo) ben 169 parole e 4 commi.
Art.
55 nel testo originario Costituzione del 1948:
“Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione”.
Art.
55 testo sottoposto a Referendum del 4/12/2016:
“Il Parlamento
si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che
stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra
donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro
della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei
deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la
funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo
dell'operato del Governo.
Il Senato della
Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre
all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità
stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo
tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea.
Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti
normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche
e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle
politiche dell'Unione Europea sui territori. Concorre a esprimere pareri sulle
nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare
l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione”.
Se facciamo una rapida analisi del nuovo art. 55 se ne scopre sia la complessità che la sua “oscurità”. Il primo comma è identico al precedente; il secondo comma sulle “pari opportunità” di genere è un “doppione” dell’art. 51 e del 7 comma dell’art. 117 della Costituzione; il terzo comma stabilisce che solo i deputati rappresentano la Nazione (originariamente previsto nell’art. 67 della Costituzione anche per i senatori); il sesto comma è identico: il Parlamento si riunisce in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.), per il suo giuramento (art. 91 Cost.), per l’eventuale sua messa in stato di accusa (art. 90 Cost.), per l’elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.).
Se facciamo una rapida analisi del nuovo art. 55 se ne scopre sia la complessità che la sua “oscurità”. Il primo comma è identico al precedente; il secondo comma sulle “pari opportunità” di genere è un “doppione” dell’art. 51 e del 7 comma dell’art. 117 della Costituzione; il terzo comma stabilisce che solo i deputati rappresentano la Nazione (originariamente previsto nell’art. 67 della Costituzione anche per i senatori); il sesto comma è identico: il Parlamento si riunisce in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.), per il suo giuramento (art. 91 Cost.), per l’eventuale sua messa in stato di accusa (art. 90 Cost.), per l’elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.).
Il
nuovo quarto comma dell’art. 55 Cost. attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla
sola Camera dei deputati, modificando
l’art. 94 (che affidava alle due Camere la fiducia). Questa previsione rafforza il Governo perché riscuote una
"fiducia" da una sola Camera, la quale verrà eletta con la legge elettorale Italicum che concede
un premio di maggioranza del 55% alla lista vincente e che esprime il “capo" del
Governo. Inoltre, il quarto comma introduce per la Camera l’esercizio della “funzione di indirizzo politico” ... una espressione simile a quella affidata dalla legge
ai Consigli Comunali (sic!). Si tratta di un cambiamento sostanziale della
funzione della Camera, poiché nell’ambito della funzione di indirizzo politico
viene, in via generale, ricondotta la determinazione degli obiettivi di politica nazionale e gli strumenti per consentirne la
piena realizzazione che si concretizzano attualmente negli istituti della
mozione, della risoluzione, dell’ordine del giorno, i documenti conclusivi di
indagini conoscitive, i pareri, le relazioni su specifici atti. Inoltre,
occorre ricordare che nella Costituzione vigente, dell’indirizzo politico si
trova menzione nell’art. 95 dove si prevede che il Presidente del Consiglio “mantiene l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri”.
Sulla
funzione legislativa si rimanda all’analisi dell’art. 70; mentre su quella di “controllo
dell’operato del Governo” occorre distinguere tra il “controllo politico in senso stretto”,
che il nuovo testo costituzionale pone in capo alla sola Camera, titolare del
rapporto di fiducia, e il “controllo in
senso lato” che, alla luce delle funzioni richiamate dal nuovo art. 55
Cost., viene ricondotto alla titolarità di entrambi i rami del Parlamento.
Il
nuovo quinto comma dell’art. 55 Cost. stabilisce che il Senato “rappresenta le
istituzioni territoriali” e va messo in correlazione con il nuovo
art. 57 Cost. in base al quale il Senato è composto da 95 senatori
rappresentativi delle istituzioni territoriali eletti dai Consigli regionali (oltre
ai 5 senatori di nomina presidenziale e agli ex Presidenti della Repubblica). I nuovi senatori hanno dunque un “doppio” incarico
(ma come potranno farlo???) per svolgere comunque mansioni complesse quali il
concorso all’esercizio della funzione
legislativa (come stabilito dall’art. 70 Cost.).
Inoltre, occorre ricordare che le funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea (sono previste due volte!!!) ed erano svolte in precedenza dalle conferenze Stato/Regioni presiedute dal Capo del Governo (sic!).
Inoltre, occorre ricordare che le funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea (sono previste due volte!!!) ed erano svolte in precedenza dalle conferenze Stato/Regioni presiedute dal Capo del Governo (sic!).
Le
restanti funzioni del nuovo Senato sono “misteriose”, generiche e tutte ancora da precisare (forse
dai nuovi regolamenti parlamentari) e riguardano: la partecipazione alle decisioni dirette alla
formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione
europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle
pubbliche amministrazioni; la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione
europea sui territori; concorso all’espressione dei pareri sulle nomine di
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; concorso alla verifica
dell’attuazione delle leggi dello Stato.
Si
ricorda, altresì, che: • il nuovo articolo 70, ultimo comma, Cost. prevede che il
Senato possa svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su
atti o documenti all’esame della Camera; • i nuovi articoli 120 e 126 Cost.
attribuiscono al Senato la competenza all’espressione del parere ai fini,
rispettivamente, dell’esercizio del potere sostitutivo del Governo (art. 120) e
dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente
della giunta regionale (art. 126).
Insomma,
il nuovo testo dell’articolo 55 della Costituzione, in combinato disposto con altre
modifiche recate dalla riforma (in particolare con l'art. 70 della Costituzione), sancisce un diverso assetto costituzionale,
caratterizzato da un bicameralismo differenziato,
in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato,
ma i due organi hanno composizione e nomina diversa
e funzioni in parte differenti.
E
qui sta l’equivoco “ingannevole” della scheda
referendaria nel punto in cui afferma per esempio: “il superamento del bicameralismo paritario”, poiché non c’è un
vero e proprio “superamento”, ma solo una “differenziazione”, come ben
evidenzia l’analisi condotta sull’art. 55 riformato.
Questa
analisi evidenzia, altresì, la
complessità e non la semplificazione relativamente alle funzioni delle due
Camere; soprattutto emerge una “degradazione” del Senato in Camera secondaria sulla
base di due demagogici criteri: a) la
riduzione dei costi (non previsione della indennità e riduzione del numero dei
senatori); b) “l’appesantimento” dei processi decisionali (il “ping pong” della propaganda renziana);
a cui non corrisponderà un miglioramento, semmai un peggioramento della funzione
delle due Camere e della qualità della legislazione.
Inoltre,
l’analisi del testo evidenzia il rischio di un equivoco relativo agli interessi che il nuovo Senato rappresenterà:
non gli interessi delle popolazioni regionali o locali, ma gli interessi dei gruppi
consiliari (dei loro componenti e dei partiti che rappresentano); una
rappresentanza della “partitocrazia” rafforzata dalla previsione
dell’art. 67 Cost. sull’assenza del “vincolo di mandato” e dal
mantenimento dell’immunità anche per
i nuovi senatori (art. 68 della Costituzione).
In
conclusione, l’analisi testuale dell’art. 55 introdotto dalla riforma
costituzionale Renzi/Boschi evidenzia tratti “oscuri” e una notevole complessità, ma non certamente una “semplificazione”
… e allora, non si può che concordare con G. Carofiglio (2010) quando scrive
che: “L'oscurità
della scrittura è profondamente antidemocratica. Ed è una vera e propria patologia,
quella che porta alla legge oscura”.
Euro
Mazzi
Si innalza in verticale il potere a vantaggio dell'esegutivo. Si crea una legittimazione diretta non tanto dalla revisione costituzionale, ma dalla legge elettorale che crea un solo legittimo il premier!!Esiste poi una clausola di supremazia che non è propria dei paesi democratici ma di quelli federali!! Giungono poi materie nelle quale più evidente è la vocazione regionale a legiferare.In sostanza (e parlo come mangio) una schiforma vera e propria. Complimenti per la tua analisi Ciao Amico MIO.
RispondiEliminaSi innalza in verticale il potere a vantaggio dell'esegutivo. Si crea una legittimazione diretta non tanto dalla revisione costituzionale, ma dalla legge elettorale che crea un solo legittimo il premier!!Esiste poi una clausola di supremazia che non è propria dei paesi democratici ma di quelli federali!! Giungono poi materie nelle quale più evidente è la vocazione regionale a legiferare.In sostanza (e parlo come mangio) una schiforma vera e propria. Complimenti per la tua analisi Ciao Amico MIO.
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