sabato 17 febbraio 2018

LA SCONCERTANTE VICENDA DEL CANILE DI TAVOLARA (prima parte)

Il canile di via Tavolara è al centro dell’attenzione politico-amministrativo castelnovese da oltre venti anni e nonostante il cambio di vari amministratori alla guida del Comune, si possono su questa questione rilevare nei loro comportamenti una particolare “attiva disponibilità”, una continuità del resto confacente alla perdurante appartenenza allo stesso partito (il PCI/DS/PD) dei vari soggetti eletti al governo del Comune di Castelnuovo Magra.
Per avere una conferma di questa “continuità” basta una seppur sintetica ricostruzione delle fondamentali tappe di questa ventennale (ma assai particolare) gestione amministrativa, tralasciando volutamente gli aspetti legati alla sensibilità/passione di ogni persona sulle problematiche di tutela degli animali.
Prima di esaminare le vicende del canile castelnovese, occorre fare una premessa sul contesto legislativo in cui si sono svolte le vicende amministrative.
La legge quadro n. 281/91 prevede che i comuni, singoli o associati, provvedano al risanamento dei canili e alla costruzione dei rifugi per animali d’affezione raccolti vaganti o randagi  sul territorio, nei quali siano assicurate adeguate condizioni di salute e di benessere degli animali ospitati. Si prevedono due tipi di canili: a) il canile sanitario con la funzione di prima accoglienza, posti sotto la diretta responsabilità del Servizio Veterinario dell’ASL e in queste si provvede all’apposizione del microchip ed alla contestuale registrazione in anagrafe canina, oppure alla verifica del dispositivo di identificazione se presente e ai controlli sanitari; b) il canile rifugio quale luogo di soggiorno temporaneo nell’attesa dell’adozione dei cani generalmente inviati dal Servizio Veterinario della Asl. Tali strutture devono rispondere ai requisiti previsti da leggi e regolamenti di applicazione della 281/91, emanati in ambito regionale (per la Liguria la L.R. n. 16/1994 poi sostituita dalla L.R. n. 23/2000 e successive integrazioni).
Quindi il canile è un servizio pubblico in capo ai Comuni singoli o associati; in questo contesto si sviluppa la gestione amministrativa del canile di Tavolara sito nel Comune di Castelnuovo Magra.
La prima pratica edilizia veniva presentata (a firma di un tecnico fratello di un assessore allora in carica) in data 11/9/93 e riguardava la realizzazione di manufatti per il pensionamento di cani, con possibilità di mettere a disposizione del Comune alcuni box per raccogliere i cani randagi di competenza comunale; su tale pratica l’Ufficio Tecnico esprimeva, però, un parere negativo in quanto contrastante con la destinazione d’uso agricola della zona oggetto dell’intervento.
In data 29/1/94 veniva presentata una nuova pratica edilizia per la realizzazione di un allevamento di cani e, questa volta, il parere era favorevole seppur con alcune prescrizioni, senza pagamento degli oneri di urbanizzazione perché intervento realizzato in area agricola. Successivamente venivano presentate sia varianti che pratiche di ampliamento edilizio, nonché una richiesta di condono per sanare alcune difformità rispetto a quanto concessionato; occorre evidenziare come in questo periodo ventennale gli aspetti edilizi del canile siano stati solo parzialmente definiti.
In data 30/1/96 i proprietari del terreno avanzavano richiesta di poter convenzionare la costruenda struttura del canile di Tavolara con il Comune di Castelnuovo Magra allo scopo di consentire a detto Comune di adempiere alle funzioni di ricovero e custodia dei cani, funzioni previste dalla legge regionale n. 16/1994; in proposito veniva evidenziata una disponibilità per il mantenimento di 70 cani e di un gattile, con tutti gli altri locali necessari.
Questa destinazione a canile pubblico contrastava, però, con le norme del PRG vigente (strumento urbanistico da tempo scaduto e di norma non più soggetto a nuove varianti) e per superare tale contrasto doveva necessariamente essere approntata una opportuna variante. Questa richiesta veniva accolta e due settimane dopo veniva deliberato di adottare una variante integrativa al PRG (con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 15/2/96), affinché nella sola area di proprietà dei gestori del canile si potessero appunto costruire strutture nuove o ristrutturate “finalizzate alla dotazione di attrezzature pubbliche o di pubblico interesse destinate al ricovero ed alla custodia temporanea dei cani. Gli interventi potranno essere realizzati dall'AC o dai privati convenzionati”.
Ma per giustificare adeguatamente l’adozione di questa variante veniva contestualmente approvata una convenzione per l'utilizzo della costruenda struttura (oggetto della variante urbanistica al PRG) per il ricovero per cani randagi rilevati sul territorio castelnovese (con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 15/2/96).
Nonostante le articolate osservazioni critiche su queste due delibere e le conseguenti proteste sollevate da alcuni consiglieri comunali (Mazzi e Cecchinelli) per questa eccessiva “disponibilità” a soddisfare in maniera così sollecita ogni esigenza del privato da parte della Giunta Comunale, la variante al PRG entrava velocemente in vigore, seppur con le prescrizioni regionali che ne cambiavano radicalmente natura; la Regione infatti bocciava la previsione iniziale di intervento in area agricola e riteneva non sufficiente la convenzione approvata, riclassificando l’intervento come zona per attrezzature pubbliche e collettive”, con conseguente obbligo alla “stipula di una convenzione volta a regolamentare il rapporto amministrativo che ne consegue” e con l’obbligo ad acquisire l’autorizzazione paesistico-ambientale, nonché “il parere di competenza della Struttura Regionale Sanità Pubblica Veterinaria”. In particolare, la Regione imponeva il parere della struttura sanitaria, poiché il Comune non aveva tenuto conto della circostanza inerente l’avvenuta attivazione del canile senza le necessarie autorizzazioni sanitarie e senza che questa struttura disponesse dei requisiti previsti per un canile pubblico (nota dell'USL5 n. 1151/95 del 26/10/95). Queste prescrizioni regionali, che di fatto correggevano le due iniziali delibere comunali e impostavano la problematica in modo più appropriato rispetto alla normativa vigente, venivano accettate integralmente (con la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30/9/96), entrando così subito in vigore.
Nel frattempo la Giunta Comunale si era attivata per dotare il costruendo canile di Tavolara di una valenza almeno comprensoriale; veniva, quindi, organizzata dalla Giunta comunale apposita riunione con un assessore regionale in data 29/3/96 presso il Comune di Castelnuovo Magra, con lo scopo di presentare un progetto di canile d’ambito della Val di Magra, in quanto era una condizione indispensabile per poter accedere ai contributi regionali scadenti il 31/3/96, assumendo altresì l’impegno a stipulare una successiva idonea convenzione disciplinante le modalità di accesso e i rapporti economici tra i vari soggetti.
La richiesta di contributi avanzata dal Comune di Castelnuovo aveva subito un positivo riscontro, poiché con deliberazione della Giunta Regionale n. 4596 in data 23/12/1996 veniva concesso un contributo di £. 280.295.400 (pari al 61,11% rispetto alla spesa ammissibile di £. 458.694.800, IVA esclusa), con vincolo di erogazione a favore dei soggetti privati titolari dell'attività. Per la realizzazione del canile dovevano essere osservate le prescrizioni indicate dall’USL5 Spezzino (nota USL5 n. 2272 del 2/12/1996) e, comunque, la costruenda struttura doveva essere destinata al 100% ai soli fini di ricovero e custodia dei cani per le finalità di cui alla L.R. 16/94, al fine di ovviare alla carenza di tutto l’ambito dei Comuni della Val di Magra”.
Proprio al fine di garantire questa finalità, il contributo regionale imponeva un vincolo di destinazione fino al termine della convenzione con il Comune di Castelnuovo e con gli altri Comuni; poiché la convenzione prevedeva una durata di 15 anni dalla data della stipula (avvenuta in data  13/6/1997) con possibilità di rinnovo per altri 5 anni; questo vincolo pertanto scadeva in data 13/6/2017.
Con l’approvazione del PUC nel 2001 l’area del canile di Tavolara continuava ad essere classificata come spazi per attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale e sovracomunale”, ma ne veniva notevolmente ampliata la superficie rispetto alla variante al PRG approvata nel 1996, oltre a concedere un consistente indice di utilizzazione territoriale di 0,5 mq/mq (superficie utile costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale).    
Insomma, il servizio pubblico di prevenzione del randagismo (previsto dalla legge 281/1991) è stato attuato a Castelnuovo Magra (e così per altri comuni della Val di Magra) attraverso un canile di proprietà privata, costruito però con consistenti contributi pubblici, in un’area agricola su cui è stata impostata una opportuna variante urbanistica, area successivamente ampliata con il PUC/2001. Inoltre, la gestione di questo "canile pubblico" è avvenuta a conduzione privata attraverso una convenzione con i Comuni, i quali pagano una tariffa giornaliera in rapporto al numero di cani di propria competenza.
Se il Comune avesse direttamente costruito un canile, affidando la sola gestione a privati, non solo in pochi anni l’impegno economico iniziale sarebbe stato completamente ammortizzato, ma avrebbe consentito di risparmiare ogni anno la spesa (circa € 50.000, con un risparmio ventennale di circa un milione di euro) dei propri cani, mantenendo intatto il valore patrimoniale del canile di proprietà e … oggi non ci sarebbe il problema di cercar un canile per ospitare questi cani!
Eppure, solo due consiglieri comunali (Euro Mazzi e Ino Cecchinelli) si opposero fin dall’inizio a questa errata e assai particolare e confusa gestione amministrativa … loro avevano visto giusto; chi allora amministrava il Comune di Castelnuovo (vantandosi di aprioristiche sensibilità animaliste) non solo ha impostato in modo confuso le pratiche amministrative inerenti questo servizio pubblico, ma ha mancato di lungimiranza poiché ha scelto solo di “soddisfare” le immediate esigenze del privato, mortificando di fatto quelle del Comune quale ente pubblico a livello locale a cui la legge 281/1991 delega lo svolgimento di questo importante servizio pubblico.
I cittadini dei Comuni della Val di Magra hanno pagato pesantemente le conseguenze di questa scarsa lungimiranza, ma soprattutto continueranno a pagare poiché non esiste in Val di Magra un canile pubblico e bisognerà continuare ad utilizzare quelli privati, anche sparsi nelle province contigue; dunque, sono in gran parte i proprietari/gestori dei canili privati che riscuotono le rette per l’ospitalità concessa ai cani randagi di competenza comunale … mentre i cittadini “hanno pagato, pagano e continueranno a pagare”.

Euro Mazzi

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