giovedì 16 marzo 2017

REFERENDUM LAVORO 2017: RISCHI E OPPORTUNITÀ (prima parte)

Iniziamo ad occuparci del Referendum che è stato programmato per il 28 maggio 2017, per cosa si vota?
Sono due i quesiti referendari: 1) abolizione dei voucher; 2) reintroduzione della responsabilità in solido tra appaltante e appaltatore nei confronti del lavoratore.
Quale è il quorum di questo referendum?
Si tratta di un referendum abrogativo per il quale è richiesto il raggiungimento di un quorum: dovranno andare a votare il 50+1 degli aventi diritto affinché l’esito del referendum sia valido.

Ma ci sarà questa consultazione popolare, poiché già a dicembre 2016 il ministro del Lavoro Giuliano Poletti aveva auspicato le elezioni anticipate anche per evitare il referendum?
Poletti aveva dichiarato «Se si vota prima del referendum il problema non si pone. Ed è questo lo scenario più probabile»; ma poi è stata constatata l’impossibilità di andare velocemente alle elezioni (con il conseguente rinvio di un anno del referendum), data l’assenza di una legge elettorale omogenea tra Camera e Senato. Rimane lo “spettro” di una nuova sconfitta dopo quella subita al referendum costituzionale del 4/12/2016 e, quindi, per evitare il rischio di bloccare il ritorno di Renzi alla guida del Governo e/o di far perdere voti al PD, l’obiettivo del Governo Gentiloni sarà quello di cercare di modificare la legge di riferimento dei due quesiti referendari.
Ma allora non si andrà a votare il 28/5/2017?
Non è azzardato pensare che dopo aver indetto la data del referendum su voucher e appalti, il Governo cercherà di evitare il ricorso al referendum, modificando: a) o le due leggi oggetto dei due quesiti referendari, con il fine di evitare una eventuale vittoria del SI, la quale rappresenterebbe una bocciatura definitiva alla politica impostata dal governo Renzi; b) oppure, potrebbero essere modificate solo le norme relative ai voucher (la questione a più alto impatto sociale), lasciando così solo un quesito referendario (sulla responsabilità in solido tra appaltante e appaltatore nei confronti del lavoratore), contando sul non raggiungimento del quorum e poter così dire che il referendum era inutile.
Si tratta, dunque di un referendum ad alto contenuto politico?
Al di là della portata dei due quesiti sul lavoro è evidente il significato politico di questi referendum: una vittoria del SI manifesterebbe la scelta di farla finita rispetto alla linea governativa improntata a una sempre maggiore flessibilità nel lavoro e ad una riduzione progressiva dei diritti dei lavoratori. Per questo si annuncia una battaglia politica assai aspra.
Da che parte stare?
Si sta dalla parte dei lavoratori, la parte più debole nel mondo del lavoro, e della parte dei non occupati, la parte più debole della società; si deve riaffermare il principio che flessibilità non deve significare né perdita dei diritti, né impoverimento, né ricatto esistenziale.
E quindi?
Quindi occorre andare a votare e votare con due SI; con il SI verranno eliminate le due norme in oggetto, ma soprattutto verrà dato un segnale politico di revisione di una linea politica caratterizzata dal concedere “mani libere” al datore di lavoro e scarsi diritti al lavoratore.
Soprattutto può diventare l’occasione per avviare una riflessione sulla necessità di rivalutare l’articolo 1 della Costituzione (“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”); sulla urgenza di favorire il lavoro e la sua creazione senza dover rinunciare a diritti e a dignitosi salari; sulla centralità del lavoro come veicolo di cittadinanza viva e reale, capace di assicurare per sé e per la propria famiglia un'esistenza libera e decorosa.
 
Seguiteci ... nei prossimi post verranno affrontate varie questioni attinenti al referendum e all'attuale realtà del mondo del lavoro. 
 Euro Mazzi


PS: Quali sono i due quesiti?
1)      quesito relativo alla eliminazione dei voucher: «Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?».
2)      quesito relativo alla responsabilità e controllo sugli appalti: «Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori”?».

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