sabato 28 gennaio 2017

LA NEBBIA SALE SUI COLLI DI LUNI …

Con delibera votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Ortonovo n. 4 del 18/2/2015 è stato dato il via alla procedura per il mutamento della denominazione comunale da Ortonovo a “Luni”, all’origine del referendum del 5/2/2017. Questo provvedimento è motivato in una relazione allegata di tre pagine, riassumibili in queste tre frasi: “L'esigenza di mutare il nome del Comune da Ortonovo a Luni affonda quindi, le proprie motivazioni, in ambito storico-culturale-turistico. Il brand Luni risulta particolarmente efficace a valorizzare il territorio comunale, anche dal punto di vista dell'attrattiva che, la splendida civitas nostra Lunensis, esercita sia sul turismo sia su eventuali investitori, costituendo un importante volano economico—finanziario per il Comune e quindi per la cittadinanza ortonovese (…) Nella realtà attuale il Comune si trova a dover sostenere il proprio ruolo all'interno di un complesso network di relazioni, confrontandosi con pubblici differenti: utenti, istituzioni, autorità locali, media, business community ecc...In un contesto così variegato e strutturato, è necessaria l’affermazione di un’identità forte, in grado di trasmettere chiaramente i propri valori”.


Non sono stati pubblicati studi (o analisi, ricerche e progetti) collegati o a supporto di questa iniziativa, per cui è molto difficile comprendere le ragioni vere che hanno spinto gli amministratori ortonovesi a proporre ai propri cittadini questa scelta di mantenere il nome di Ortonovo o di mutarlo in “Luni”.
Indipendentemente dall’esito del referendum popolare, occorre comunque rilevare che l’assenza di necessari e indispensabili approfondimenti (che dovrebbero essere sempre posti alla base di un provvedimento importante e fondamentale per un Comune) costituisce un serio problema, perché espone l’Ente e i suoi cittadini a possibili “sorprese” a volte positive a volte negative. Cioè ci si affida alla buona sorte.
Facciamo un esempio. Nella delibera suindicata si fa esplicito riferimento al “brand Luni” (cioè al marchio) e al suo sfruttamento per “valorizzare il territorio comunale” per attrarre turisti e investitori costituendo un importante volano economico—finanziario per il Comune” … ma l’assenza di studi, analisi e progetti rischia di rendere “vuota e fumosa” questa bella frase. Soprattutto mancano riflessioni sul significato e sulle conseguenze del cambio del nome.
Fino ad oggi “Luni” era una piccola frazione del Comune di Ortonovo e una zona archeologica ben delimitata e precisa; ma era anche il riferimento storico e culturale di un ampio territorio (la Lunigiana Storica).
Proprio sfruttando quest’ultima caratteristica (forza evocativa) del nome di “Luni” è stato utilizzato (con successo) per esempio nel marchio della DOC dei vini “Colli di Luni”; infatti l’art. 3 del disciplinare stabilisce:  Zona di produzione. Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli di Luni” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa Carrara comprendente in parte i seguenti comuni: Provincia di La Spezia: Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia. Provincia di Massa: Comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana”.
Cioè, fino ad oggi il marchio “Luni” ha identificato una zona più ampia rispetto al solo Comune di Ortonovo, ma se ora si modifica il nome del Comune di Ortonovo in “Luni” questo riferimento diventa ambiguo: ci si riferisce al solo territorio comunale di Ortonovo o a quello della Lunigiana Storica?
Se “Luni” diventasse il nuovo nome del Comune di Ortonovo sarebbe automaticamente vietato il suo uso come marchio, in quanto diventerebbe un nome proprio di un Comune e come tale protetto dalla legge (art. 7 Codice Civile), che punisce un eventuale uso indebito e non autorizzato (con possibile richiesta di risarcimento dei danni).  Ma non solo.
Eventuali “produttori” ortonovesi potrebbero opporsi all’uso del marchio “Luni” fuori dal territorio ortonovese. Ci sono stati già vari precedenti; il più noto riguarda il DOCG “Asti”: una lunga vertenza legale intentata da produttori astigiani e dal Comune di Asti che pretendevano di utilizzare il marchio “Asti” per i vini prodotti nel proprio territorio che invece dal disciplinare erano esclusi, includendo solo alcuni comuni della Provincia di Asti (ma non il Comune di Asti), di Alessandria e di Cuneo. La coincidenza dello stesso nome (Asti) per il Comune e per la Provincia, nonché di un disciplinare già approvato ha permesso il rigetto dell’istanza riconfermando l’esclusione prevista nel disciplinare. Questo caso dimostra (appunto) che sono possibili contestazione sull’uso del nome di un Comune per un marchio.
Il vicino caso delle “Cinque Terre”, a sua volta, dimostra come il marchio possa funzionare molto bene (sia per il richiamo turistico che per la promozione di prodotti tipici) proprio in quanto slegato dal nome di un Comune (… e senza la necessità di una fusione dei comuni stessi). Anche in questo caso il disciplinare della DOC “Cinque Terre” ha una zona di produzione che non si limita ad alcuni comuni tipici (di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso), poiché comprende parte del territorio del comune di La Spezia.
Il marchio (un emblema, una denominazione, un segno) deve avere un carattere distintivo (e una sua particolare forza evocativa) che contraddistingue prodotti e servizi, e consente le scelte di mercato mediante la differenziazione e la individuazione dei prodotti. Pertanto, esso è, al contempo, strumento di comunicazione, informazione e concorrenza.
Per ottenere la registrazione di una denominazione protetta, come previsto dal Regolamento CEE n. 2081/92, occorre dimostrare di essere gli unici produttori in una determinata zona geografica.
L’art. 1, comma 2 legge marchi, prevede che il titolare del marchio abbia il diritto di vietare a terzi l’utilizzo di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini, qualora l’uso del segno consenta di trarre senza giusto motivo un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio qualora possa recare un pregiudizio al legittimo titolare.
In tal senso, se “Luni” non rappresentasse più il territorio della Lunigiana, ma soltanto quello ortonovese il “brand Luni” potrebbe rischiare di rimanere intrappolato in un contesto assai più limitato e meno caratteristico di quanto oggi rappresenta, o quanto meno rischia di divenire elemento di ambiguità e, conseguentemente, di limitare la possibilità di costituire un importante volano economico—finanziario per il Comune” … cioè l’esatto contrario di quanto auspicato dalla delibera in precedenza richiamata.

Insomma, il “vuoto” (di studi, analisi e progetti) e la “scarsa riflessione” rischiano di alimentare “le nebbie” di una politica fatta di apparenza ... nella speranza di “un colpo di fortuna” (… che a volte arriva, a volte ... basta aspettare!!!).

Euro Mazzi
“La nebbia a gl’irti colli
Piovigginando sale,
E sotto il maestrale
Urla e biancheggia il mar.”
(Giosuè Carducci)

1 commento:

  1. Ho una domanda sul raggiungimento del quorum del referendum di ieri (05/02) ad Ortonovo: dalla pagina http://dgegovpa.it/Ortonovo/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx si può scaricare il Regolamento Referendum Consultivo del comune, che dice, al art.16 "...il quorum necessario per l'efficacia del referendum è stabilito in almeno 1/3 del totale degli aventi diritto al voto.". Ora, 1/3 equivale al 33,33% degli aventi diritto, che è superiore al 31% e spicci che è stato raggiunto. Perché dunque viene detto che il referendum ha raggiunto il quorum ed è valido? Grazie per l'eventuale risposta.

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