Dopo
aver illustrato le caratteristiche e le problematicità generali del MES (Meccanismo Europeo
di Stabilità o ESM) occorre ora affrontare le criticità connesse
con la proposta di revisione del
trattato istitutivo (siglato il 2/2/2012 ed entrato in vigore l’8/10/2012) di
questo strumento di assistenza
finanziaria agli Stati membri dell’Unione
Europea (UE).
1 – Il percorso della revisione.
Nel
dicembre 2017, la CE (Commissione
Europea) presentava una proposta di regolamento volta a superare la
caratteristica di organizzazione intergovernativa del MES, integrandolo nell’ordinamento
comunitario e trasformandolo in un vero e proprio Fondo Monetario Europeo (FME).
Questa proposta non raccoglieva un accordo generale e, pertanto, nel Vertice euro del 14/12/2018 veniva dato
mandato di predisporre una proposta di
revisione del Trattato istitutivo del MES; la proposta elaborata riceveva un generale
consenso nelle riunioni dell’Eurogruppo
del 13/6/2019 e del Vertice euro del
21/6/2019, rimandando il raggiungimento di un accordo definitivo al dicembre
2019, ora rinviato a inizio del 2020, scollegando altresì questa revisione
dalla definizione di uno strumento europeo di bilancio per la convergenza e la
competitività (BICC) e al
completamento dell’Unione bancaria (la c.d. “logica di pacchetto”).
2 – Le principali modifiche.
2 – Le principali modifiche.
L’attuale
Trattato istitutivo del MES 2012 è composto da un “preambolo” di 17 punti, da
48 articoli e dall’allegato I e II; nella proposta di revisione al “preambolo”
venivano apportate modifiche a 7 paragrafi e 7 nuove aggiunte, mentre gli
articoli modificati erano 14 con un articolo aggiunto, inoltre venivano
aggiunti 2 allegati (Allegato III:
Criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES;
Allegato IV: Criteri di approvazione dei
prestiti e versamenti tramite il dispositivo di sostegno).
In
particolare sul piano qualitativo le più significative
modificazioni riguardavano: il dispositivo di sostegno al Fondo di
risoluzione unico bancario; le procedure di assistenza; il riparto di
competenze fra i soggetti chiamati a garantire l’attuazione del Trattato; la
valutazione della situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri;
l’introduzione delle clausole d’azione collettiva con approvazione a
maggioranza unica.
Quindi,
il Trattato ha subito una profonda
revisione.
Intendiamo
in questo elaborato concentrare l’attenzione sulle modifiche apportate all’assistenza finanziaria, rimandando ad
ulteriori post l’esame degli altri aspetti.
3 – La modifica all’assistenza
finanziaria agli Stati membri dell’Unione Europea.
L’assistenza finanziaria agli Stati
membri richiedenti verrebbe sdoppiata in due distinte linee di credito: quella “precauzionale”
(PCCL) e quella “a
condizioni rafforzate” (ECCL);
rimane come principio fondante il collegamento dell’eventuale prestito
all’accettazione di “condizionalità”, ma queste vengono
diversamente graduate a seconda delle condizioni del Paese richiedente: “Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza
finanziaria scelto” (preambolo, punto 6).
Entrambe
le linee di credito vengono concesse solo a Paesi che comunque “presentano una situazione economica e finanziaria generale comunque solida e un debito pubblico sostenibile” (Allegato III, comma 3) condizioni
necessarie per evitare problemi di instabilità
finanziaria e prevenire il “rischio di contagio”.
a)
Linea
di credito condizionale precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL), “Gli
strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES offrono sostegno ai membri del MES con fondamentali economici solidi che
potrebbero subire gli effetti negativi di shock
al di fuori del loro controllo” (art. 14, comma 1). Questa assistenza è
limitata ai Paesi che soddisfano i seguenti criteri: - non essere soggetti
alla procedura per disavanzi eccessivi; - rispettare i parametri quantitativi
di bilancio nei due anni precedenti alla richiesta di assistenza finanziaria
(un disavanzo inferiore al 3% del PIL; un saldo di bilancio strutturale pari o
superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese; un rapporto debito/PIL
inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all’anno);
- non evidenziare squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica
dell’UE; - presentare riscontri
storici di accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni
ragionevoli; - presentare una posizione sull’estero sostenibile; - non
evidenziare gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettono a rischio
la stabilità finanziaria (Allegato III, comma 2). Per questi Paesi la “condizionalità”
necessaria per accedere all’assistenza si concretizza nel firmare una lettera di intenti contenente l’impegno
a rispettare e mantenere questi criteri, subendo comunque una verifica
semestrale, permettendo peraltro allo Stato membro una definizione unilaterale degli interventi da porre in essere (vedere
art. 14 e i requisiti indicati nell’allegato III del Trattato modificato). Con questi criteri l'Italia non potrà mai accedere a questa linea di credito.
b)
Linea
di credito soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL) aperta ai Paesi, non ammissibili alla PCCL, ma con una situazione economica e
finanziaria comunque forte, in quanto il MES fornisce assistenza finanziaria solo ai Paesi aventi capacità di restituire i prestiti e il
cui debito pubblico è considerato
sostenibile. Per accedere alla ECCL
occorre firmare un protocollo d’intesa
(memorandum
of understanding, MoU) negoziato con il direttore generale del MES
(approvato dal Consiglio dei Governatori, in concerto con la CE,
la BCE e il FMI, cioè la “troika”) e contenente le
“condizionalità”
graduate alla gravità della crisi: “un protocollo d’intesa che precisi le condizioni cui è associato il
dispositivo di assistenza finanziaria.
Il contenuto del protocollo d’intesa rispecchia la gravità delle carenze da colmare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il
direttore generale prepara una proposta
di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la
scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori”
(art. 13, comma 3). La CE avrà, in
caso di contrasti, l’ultima parola in tema di sostenibilità del debito, ma è il
MES che
ha il compito di valutare la capacità del Paese in questione di ripagare il
prestito (Preambolo, punto 11 ter).
c)
Ulteriori
strumenti di assistenza previsti dal Trattato sono: - art. 15: l’assistenza
finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di uno
Stato membro; - art. 16: prestiti agli Stati membri; - art. 17: Meccanismo di
sostegno al mercato primario per l’acquisto di titoli del debito pubblico
emessi da uno Stato membro; - art. 18: Meccanismo di sostegno al mercato
secondario in relazione alle obbligazioni emesse da uno Stato membro; - art. 18-bis:
Dispositivo di sostegno (backstop) al Fondo di Risoluzione Unico
delle banche e delle società di intermediazione mobiliare istituito sotto forma
di linea di credito rotativo.
4 – La ristrutturazione del debito.
Qualunque
decisione del MES
di fornire assistenza a
un Paese membro deve essere assoggettata ad una analisi di sostenibilità del debito pubblico (DSA) per: “b) valutare la sostenibilità del debito pubblico
e la capacità di rimborso del sostegno alla stabilità” (art. 13 comma
1a). Questo articolo ha un evidente sottinteso: in
caso di esito negativo il Paese richiedente o non accede all’assistenza del MES (ricorrendo eventualmente al FMI) oppure deve
ristrutturare preventivamente il proprio debito pubblico per poi accedervi.
Del resto, vanno nel senso della ristrutturazione
del debito (vedere scheda 3 a lato) anche altre tre previsioni contenute in questa proposta:
1)
il coinvolgimento del settore privato
(“Private
Sector Involvement” - PSI):
“12) In casi eccezionali, una forma
adeguata e proporzionata di partecipazione
del settore privato, in linea con la prassi del FMI, è presa in considerazione nei casi in cui il sostegno alla
stabilità sia fornito in base a condizioni che assumono la forma di un
programma di aggiustamento macroeconomico” (preambolo, punto 12). Con questa previsione in pratica si allude alla ristrutturazione del debito che coinvolge appunto i privati.
2)
l’introduzione in tutte le nuove emissioni di titoli del debito pubblico a
partire dal 2022 delle CAC (Clausole
di Azione Collettiva o “single limb”),
ossia clausole contrattuali che consentono di aggregare tutti i titoli del debito pubblico e ristrutturali con unico voto dei creditori, il che ha lo scopo di facilitare la ristrutturazione dei debiti
pubblici (preambolo punto 11 e art. 12 comma 3).
3)
fra i compiti del MES vi deve essere quello di facilitare il dialogo fra gli stati membri e gli investitori, è
sottinteso per i casi in cui i debiti venissero ristrutturati (preambolo, punto 11 bis).
La
novità di queste normative non sta nella possibilità che un debito pubblico venga ristrutturato, poiché è già avvenuta nel
2012 per la Grecia, ma nell’ipotesi che la
ristrutturazione possa diventare una precondizione necessaria per ottenere i
finanziamenti, anche se nell'attuale proposta di revisione non sono previste esplicite clausole che parlano della ristrutturazione del debito, né
automaticità in tal senso (ma lo erano nelle versioni precedenti poi modificate!!!).
Conclusioni.
Il
MES è
una istituzione utile, sicuramente aiuta la stabilità dei Paesi virtuosi dell’Eurozona,
ma l’attuale proposta di revisione contiene alcuni elementi di criticità; in particolare, solleva
doverose preoccupazioni la possibilità di una ristrutturazione del debito pubblico, quale precondizione per avere accesso alle risorse del MES e
questa prospettiva rischia di rendere meno
stabili Paesi come l’Italia (che ha un debito pubblico elevato e con un
trend ascendente, uno spread alto, non ha tassi significativi di crescita
economica, ecc.); le clausole sulla
possibilità di dover ristrutturare il debito pubblico sarebbero un evidente segnale
negativo sul futuro dell’Italia.
Ha
dunque ragione l’economista Giampaolo Galli quando richiama tutti a prestare
una maggiore attenzione sui rischi
potenziali insiti nell’eventualità di una ristrutturazione preventiva del debito pubblico: “In particolare, occorre considerare che l’Italia
ha risparmio di massa e che il 70% del debito è detenuto da operatori
residenti, tramite le banche e i fondi di investimento. In queste
condizioni, una ristrutturazione
sarebbe una calamità immensa,
genererebbe distruzione di risparmio, fallimenti di banche e imprese,
disoccupazione di massa e impoverimento della popolazione senza precedenti nel
dopoguerra. Nessun governo può prendere una decisone del genere se non
nel momento in cui perdesse l’accesso al mercato e non fosse più in grado di
pagare stipendi, pensioni, fornitori ecc. Una ristrutturazione preventiva sarebbe un colpo di pistola a sangue freddo alla tempia dei risparmiatori, una sorta di bail-in applicato a milioni
di persone che hanno dato fiducia allo Stato comprando titoli del debito
pubblico. Sarebbe un evento di gran lunga peggiore di ciò l’Italia ha vissuto
negli ultimi anni a causa dei fallimenti di alcune banche” (audizione alla
Camera del 6/11/2019).
Nella
recente violenta polemica esplosa
sul MES
emerge una impostazione prevalentemente ideologica e di schieramento
pro/contro, manca una “consapevolezza” diffusa e condivisa,
specie tra le forze politiche sui rischi connessi e impliciti a questa proposta
di revisione del MES.
Del
resto questa non è una novità, dato che da tempo manca una “lucida condivisa analisi” sulla situazione economico e
finanziaria italiana, poiché viviamo in una continua e costante campagna
elettorale fatta di promesse irrealizzabili e di riforme scriteriate e
insensate, basate per esempio su leggi finanziarie impostate sulla “flessibilità”,
cioè dichiaratamente sul fare nuovo debito pubblico in aggiunta a quello vecchio
già “elevato”.
Insomma, manca
una generale “consapevolezza” sul vero problema italiano: l’elevato ammontare del debito pubblico italiano e il suo
costante incremento. Eppure l’Eurozona pare
prepararsi “al peggio”,
cioè ad una eventuale futura crisi del debito pubblico italiano, poiché questa proposta
di revisione del MES sembra fatta apposta per un’Italia che
assomiglia sempre più a un “Titanic”,
dove si continua a “fare festa”
mentre si naviga verso l’iceberg!
Euro Mazzi
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