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domenica 4 luglio 2021

TARI DI SARZANA 2021: UN MECCANISMO INFERNALE …

Sono state recentemente approvate le tariffe relative alla TARI per l’anno 2021 del Comune di Sarzana stabilite nella misura di € 6.264.487, quale valore massimo applicabile delle entrate tariffarie calcolato con un incremento del 6,60% rispetto alle tariffe relative al 2019 (pari a € 5.876.630).

In realtà il Piano Finanziario (PEF) della TARI prevede costi per un totale di € 7.085.044, di cui € 5.862.625 sostenuti dal gestore ACAM Ambiente e  € 1.222.419 sono i costi sopportati dal Comune stesso; la differenza tra i costi totali da rimborsare (€ 7.085.044) e le tariffarie massime applicabili (€ 6.264.487) è pari a € 820.557, somma che dovrebbe poi essere recuperata nei prossimi anni come conguaglio.

Con l’approvazione delle tariffe TARI relative al 2021 ha preso forma il nuovo metodo elaborato da dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) denominato MTR (Metodo Tariffario Rifiuti), in sostituzione di quello basato sul DPR n. 158/1999 (cd “metodo normalizzato”). Infatti, dal 2019 il “metodo normalizzato” è stato parzialmente modificato dalla delibera ARERA n. 443/2019, che in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, ha previsto una metodologia basata:

a)    sul calcolo dei costi operativi (“costi efficienti”) e di capitale sostenuti dal gestore a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (come risultanti da fonti contabili obbligatorie), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

sabato 3 novembre 2018

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: Quanto ci costa l’acqua (prima parte)

Una tariffa è il prezzo per fruire di un servizio; è un corrispettivo a fronte di servizi erogati (trasporto ferroviario, servizio postale e telefonico, fornitura del gas, elettricità, acqua o altre utenze); è fissata da un’autorità o ente o impresa pubblica, ma è definita in base a rapporti contrattuali.
Una tariffa, dunque, non è un tributo (come sono le imposte dirette o indirette o le varie tipologie di tasse), in quanto non è un prelievo caottivo introdotto da una legge, ma è un corrispettivo per esempio per usufruire del servizio idrico integrato (SII), come previsto dall’art. 154 del Dlgs. 3/4/2006, n. 152: “1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.