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sabato 22 ottobre 2016

(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: IL PREMIERATO STRISCIANTE (parte decima)

Renzi afferma che la sua riforma costituzionale “non tocca il potere del presidente del Consiglio”, cioè non li aumenta, dato che “nessun articolo riguarda i suoi poteri”.
Se è tecnicamente vero che nella riforma Renzi/Boschi non ci sono interventi espliciti sui poteri del Presidente del Consiglio (l’art. 95 della Costituzione resta invariato), in sostanza, però, ci sono alcune previsioni che portano direttamente e/o indirettamente ad un maggiore accentramento di poteri sul Governo e sul suo Presidente. Ragioniamo intorno a queste previsioni.

domenica 9 ottobre 2016

LE OSCURE COMPLESSITÀ DELLA (CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE (seconda parte)

Nel corso di una lezione (aprile 2016) l’attuale Presidente del Senato Grasso ha affermato che le leggi italiane sono: “Troppe e scritte male”; e dopo aver ricordato che le leggi nascono dal rapporto politico fra governo e Parlamento e tra maggioranza e opposizione, ha auspicato una maggiore semplificazione (“Nonostante diversi tentativi, passati e in corso, resta un dato oggettivo, che l'Italia ha un numero di leggi in vigore quindici o venti volte superiore agli altri grandi Paesi europei, situazione che rende difficile al cittadino conoscere e comprendere le norme”) e una migliore qualità delle norme (anche attraverso un accurato lavoro di istruttoria nelle commissioni). Grasso ha concluso ricordando che “Una legge ben scritta non solo è più comprensibile, e quindi più efficace, ma è applicabile in maniera più uniforme, riducendo gli spazi interpretativi per chi deve attuarla”.

venerdì 3 giugno 2016

(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: UN PRESIDENTE ARBITRO O UNO DEI GIOCATORI? (quinta parte)

La nuova riforma della Costituzione oggetto del prossimo referendum per quanto riguarda  la figura del Presidente della Repubblica (contenuta negli art. 83-96 della Costituzione), mantiene la sua  natura di “capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” e i suoi compiti, modifica sostanzialmente solo  l’art. 83 nelle modalità della sua elezione:
a)                  partecipano al voto solo 630 deputati e i 100 senatori; scompaiono quindi i 59 delegati regionali e 215 senatori (274 elettori in meno); rimangono inoltre i senatori di diritto e a vita attuali.

lunedì 30 maggio 2016

(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: RAFFORZAMENTO DELL’ESECUTIVO E PREMIERATO FORTE (quarta parte)

La riforma costituzionale che verrà sottoposta a Referendum non è esplicitamente preordinata a modificare la forma di governo parlamentare vigente, ma si prefigge obiettivi di sostanziale rafforzamento del potere esecutivo e della stabilità di governo, grazie soprattutto a due elementi: a) la fiducia monocamerale e b) una corsia preferenziale. Esaminiamole con attenzione.
a)                  La titolarità del rapporto fiduciario col Governo è attribuita alla sola Camera (fiducia monocamerale, cioè con la piena esclusione del Senato), con deputati eletti da una legge elettorale maggioritaria (Italicum) che assicura una maggioranza del 55%.