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venerdì 24 giugno 2016

(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: SUI RISPARMI I CONTI NON TORNANO … TRA APPROSSIMAZIONI E DEMAGOGIA (parte ottava)


I fautori della riforma costituzionale Renzi/Boschi sottolineano l’importanza dei risparmi che si otterranno dalla sua entrata in vigore. La Boschi ha dichiarato in più occasioni che si tratterebbe di circa 500 milioni di risparmi: 80 milioni l’anno dalla riduzione dei senatori; altri 70 milioni da risparmi sulle Commissioni, rimborsi ai gruppi e riduzione dei funzionari del Senato; 320 milioni l’anno dal superamento delle Province; 20 milioni dalla soppressione del Cnel.
In altre occasioni altri esponenti hanno avanzato stime di risparmi più consistenti. Il sottosegretario Delrio ha dichiarato che i risparmi dalla sola abolizione delle Province saranno dell'ordine di 850 milioni l'anno. Renzi twittava il 19/1/2014 su risparmi di circa 1 miliardo: “Via i senatori, un miliardo di tagli alla politica, a dieta le Regioni, legge elettorale anti larghe intese. Se si chiude, Italia #cambiaverso”. Il calcolo renziano era questo: se sommiamo gli 850 milioni di risparmi per l'abolizione delle Province, i 50 del Senato, i 20 del Cnel e i 44 provenienti dalle Regioni (24 per la riduzione delle indennità e i 20 per l'abolizione dei finanziamenti ai gruppi), arriviamo a 964 milioni l'anno. Altri esponenti hanno parlato chi di 2 e chi di 4 miliardi di risparmi. Insomma una gara a chi la spara più grossa, poiché mancano al momento analisi precise e studi seri … ma alcune ricerche ci sono … e smentiscono le “favole” sui risparmi.

venerdì 10 giugno 2016

(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: LA FAVOLA DELLE PROVINCE, ELIMINATE COME NOME e RINATE COME ENTI DI AREA VASTA … (settima parte)

La riforma costituzionale Renzi/Boschi ha cancellato dal nuovo testo ogni riferimento alle “Province”, portando a compimento un impegno preso in precedenza da vari governi e ritenuto un passaggio essenziale per favorirne la soppressione. Se però si approfondisce l’articolazione del testo di riforma allora si scopre che non si può parlare di eliminazione, semmai di trasformazione della Provincia (quale ente costituzionalmente necessario dotato di funzioni proprie) in ente di secondo grado genericamente denominati “enti di area vasta”, previsti da una disposizione finale della riforma stessa (art. 40, comma 4), che rimanda l’attribuzione dei suoi profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale.