In
altre occasioni altri esponenti hanno avanzato stime di risparmi più
consistenti. Il sottosegretario Delrio ha dichiarato che i risparmi dalla sola abolizione delle Province saranno dell'ordine di
850 milioni l'anno. Renzi twittava il 19/1/2014 su risparmi di circa 1 miliardo: “Via i senatori, un miliardo di tagli alla politica, a dieta le
Regioni, legge elettorale anti larghe intese. Se si chiude, Italia
#cambiaverso”. Il calcolo renziano era questo: se sommiamo gli 850 milioni
di risparmi per l'abolizione delle Province, i 50 del Senato, i 20 del Cnel e i
44 provenienti dalle Regioni (24 per la riduzione delle indennità e i 20 per
l'abolizione dei finanziamenti ai gruppi), arriviamo a 964 milioni l'anno. Altri
esponenti hanno parlato chi di 2 e chi di 4 miliardi di risparmi. Insomma una gara
a chi la spara più grossa, poiché mancano al momento analisi precise e studi
seri … ma alcune ricerche ci sono … e smentiscono
le “favole” sui risparmi.
Abbiamo l’obiettivo di rimettere al centro dell’impegno politico le competenze, lo studio attento delle questioni, l'analisi e il tentativo di comprensione, la valorizzazione del pensiero e delle esperienze, restituendo passione alla politica. Cerchiamo di fare luce sulle decisioni e sulle pratiche di governo locale (Comuni e Regione), ma anche sui centri del potere presenti nel territorio.
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venerdì 24 giugno 2016
(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: SUI RISPARMI I CONTI NON TORNANO … TRA APPROSSIMAZIONI E DEMAGOGIA (parte ottava)
venerdì 10 giugno 2016
(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: LA FAVOLA DELLE PROVINCE, ELIMINATE COME NOME e RINATE COME ENTI DI AREA VASTA … (settima parte)
La
riforma costituzionale Renzi/Boschi ha cancellato dal nuovo testo ogni
riferimento alle “Province”, portando
a compimento un impegno preso in precedenza da vari governi e ritenuto un passaggio
essenziale per favorirne la soppressione. Se però si approfondisce
l’articolazione del testo di riforma allora si scopre che non si può parlare di eliminazione, semmai di trasformazione della Provincia (quale ente costituzionalmente
necessario dotato di funzioni proprie) in ente di secondo grado genericamente
denominati “enti di area vasta”, previsti da una disposizione finale
della riforma stessa (art. 40, comma 4), che rimanda l’attribuzione dei suoi profili ordinamentali generali alla
legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale.
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