Con
delibera votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Ortonovo n. 4 del 18/2/2015
è stato dato il via alla procedura per il mutamento della denominazione
comunale da Ortonovo a “Luni”,
all’origine del referendum del 5/2/2017. Questo provvedimento è motivato in una
relazione allegata di tre pagine, riassumibili in queste tre frasi: “L'esigenza di mutare il nome del Comune da Ortonovo
a Luni affonda quindi, le proprie motivazioni, in ambito storico-culturale-turistico. Il brand Luni risulta particolarmente
efficace a valorizzare il territorio
comunale, anche dal punto di vista dell'attrattiva che, la splendida
civitas nostra Lunensis, esercita sia sul turismo sia su eventuali investitori, costituendo un
importante volano
economico—finanziario per il Comune e quindi per la cittadinanza ortonovese
(…) Nella realtà attuale il Comune si trova a dover sostenere il proprio ruolo
all'interno di un complesso network di relazioni, confrontandosi con pubblici
differenti: utenti, istituzioni, autorità locali, media, business community
ecc...In un contesto così variegato e strutturato, è necessaria l’affermazione di
un’identità forte, in grado di trasmettere chiaramente i propri
valori”.
Non
sono stati pubblicati studi (o analisi, ricerche e progetti) collegati o a
supporto di questa iniziativa, per cui è molto difficile comprendere le ragioni
vere che hanno spinto gli amministratori ortonovesi a proporre ai propri
cittadini questa scelta di mantenere il nome di Ortonovo o di mutarlo in “Luni”.
Indipendentemente
dall’esito del referendum popolare, occorre comunque rilevare che l’assenza di necessari
e indispensabili approfondimenti (che dovrebbero essere sempre posti
alla base di un provvedimento importante e fondamentale per un Comune) costituisce
un serio problema, perché espone l’Ente e i suoi cittadini a possibili “sorprese”
a volte positive a volte negative. Cioè ci si affida alla buona sorte.

Fino
ad oggi “Luni” era una piccola frazione
del Comune di Ortonovo e una zona archeologica ben delimitata e precisa; ma era
anche il riferimento storico e culturale di un ampio territorio (la Lunigiana
Storica).

Cioè, fino ad oggi il marchio “Luni” ha identificato una zona più ampia
rispetto al solo Comune di Ortonovo, ma se ora si modifica il nome del Comune
di Ortonovo in “Luni” questo riferimento diventa
ambiguo: ci si riferisce al solo territorio comunale di Ortonovo o a quello della
Lunigiana Storica?
Se
“Luni”
diventasse il nuovo nome del Comune di Ortonovo sarebbe automaticamente vietato il suo uso come marchio, in quanto diventerebbe
un nome proprio di un Comune e come tale protetto dalla legge (art. 7 Codice
Civile), che punisce un eventuale uso indebito
e non autorizzato (con possibile richiesta di risarcimento dei danni). Ma non solo.

Il
vicino caso delle “Cinque Terre”, a sua volta, dimostra come il marchio possa funzionare
molto bene (sia per il richiamo turistico che per la promozione di prodotti
tipici) proprio in quanto slegato dal
nome di un Comune (… e senza la necessità di una fusione dei comuni stessi).
Anche in questo caso il disciplinare della DOC “Cinque Terre” ha una zona di produzione che non si limita ad
alcuni comuni tipici (di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso), poiché comprende parte
del territorio del comune di La Spezia.
Il
marchio (un emblema, una denominazione, un segno) deve avere un carattere distintivo (e una sua
particolare forza evocativa) che contraddistingue
prodotti e servizi, e consente le scelte di mercato mediante la differenziazione e la individuazione dei
prodotti. Pertanto, esso è, al contempo, strumento di comunicazione,
informazione e concorrenza.
Per
ottenere la registrazione di una denominazione protetta, come previsto dal
Regolamento CEE n. 2081/92, occorre dimostrare
di essere gli unici produttori in una determinata zona geografica.

In
tal senso, se “Luni” non rappresentasse più il
territorio della Lunigiana, ma soltanto quello ortonovese il “brand Luni” potrebbe rischiare di rimanere intrappolato in un contesto assai più
limitato e meno caratteristico di quanto oggi rappresenta, o quanto meno rischia
di divenire elemento di ambiguità e, conseguentemente, di limitare la possibilità di costituire “un importante volano economico—finanziario per il Comune”
… cioè l’esatto contrario di quanto auspicato dalla delibera in precedenza
richiamata.
Insomma,
il “vuoto” (di studi, analisi e progetti) e la “scarsa riflessione” rischiano di alimentare “le nebbie” di una politica fatta di apparenza ...
nella speranza di “un colpo di fortuna” (… che a
volte arriva, a volte ... basta aspettare!!!).
Euro
Mazzi
“La nebbia a gl’irti colli
Piovigginando sale,
E sotto il maestrale
Urla e biancheggia il mar.”
(Giosuè Carducci)
Piovigginando sale,
E sotto il maestrale
Urla e biancheggia il mar.”
(Giosuè Carducci)
Ho una domanda sul raggiungimento del quorum del referendum di ieri (05/02) ad Ortonovo: dalla pagina http://dgegovpa.it/Ortonovo/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx si può scaricare il Regolamento Referendum Consultivo del comune, che dice, al art.16 "...il quorum necessario per l'efficacia del referendum è stabilito in almeno 1/3 del totale degli aventi diritto al voto.". Ora, 1/3 equivale al 33,33% degli aventi diritto, che è superiore al 31% e spicci che è stato raggiunto. Perché dunque viene detto che il referendum ha raggiunto il quorum ed è valido? Grazie per l'eventuale risposta.
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