Tra
le definizioni date da Renzi sulla sua riforma costituzionale scegliamo questa:
“Ci accingiamo ad andare verso una forma
di democrazia decidente”.
Con questa frase Renzi non descrive l’essenza della sua riforma, poiché
semplicemente riprende una espressione di Calamandrei, ma la stravolge utilizzandola
in senso propagandistico e demagogico per sottolineare alcuni
aspetti, come il decisionismo che si
contrappone alla lentezza del parlamentarismo degli “inciuci”; il nuovo e il giovane contro il vecchio; il veloce
contro il lento; il cambiamento
contro la conservazione ... Ma se anche la si considerasse nel merito, questa
frase risulta non vera se riferita alla
riforma Renzi-Boschi e per dimostrarlo ci limitiamo qui a tre aspetti.
Abbiamo l’obiettivo di rimettere al centro dell’impegno politico le competenze, lo studio attento delle questioni, l'analisi e il tentativo di comprensione, la valorizzazione del pensiero e delle esperienze, restituendo passione alla politica. Cerchiamo di fare luce sulle decisioni e sulle pratiche di governo locale (Comuni e Regione), ma anche sui centri del potere presenti nel territorio.
mercoledì 29 giugno 2016
(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: DECISIONISMO SUPERFICIALE E CONFUSO (parte nona)
domenica 26 giugno 2016
VINCE BREXIT ... RIPARTIAMO DA SPINELLI … Per un'Europa libera e unita
È
brexit
… e ora? Ora si deve rilanciare l’Europa,
perché così come è non va. In Europa il Regno unito è il Paese che gode del
maggior numero di “opt-out” cioè di
“rinunce” o, meglio, di atti di sottrazione alla legislazione europea, che
Londra ha contrattato con Bruxelles (per esempio è fuori dal Fiscal Compact e
dall’Unione bancaria, da Schengen e dall’euro) ... ma nonostante questi “vantaggi”
non è bastato.
L’Europa è al
crepuscolo
perché sta dimostrando di non saper affrontare le due grandi crisi: quella
economica e quella migratoria. I segni
della crisi sono evidenti e preoccupanti, ma in un'epoca contrassegnata da euroscetticismo e da un populismo denigratore, non bisogna commettere
l’errore di rinunciare all’analisi
critica e alla speranza; bisogna reagire
all’evidente declino dell’ideale europeo nella società, la rinascita dei
nazionalismi, la mancanza di leadership nelle classi dirigenti, gli effetti
deprimenti della recessione e della stagnazione.
venerdì 24 giugno 2016
(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: SUI RISPARMI I CONTI NON TORNANO … TRA APPROSSIMAZIONI E DEMAGOGIA (parte ottava)
In
altre occasioni altri esponenti hanno avanzato stime di risparmi più
consistenti. Il sottosegretario Delrio ha dichiarato che i risparmi dalla sola abolizione delle Province saranno dell'ordine di
850 milioni l'anno. Renzi twittava il 19/1/2014 su risparmi di circa 1 miliardo: “Via i senatori, un miliardo di tagli alla politica, a dieta le
Regioni, legge elettorale anti larghe intese. Se si chiude, Italia
#cambiaverso”. Il calcolo renziano era questo: se sommiamo gli 850 milioni
di risparmi per l'abolizione delle Province, i 50 del Senato, i 20 del Cnel e i
44 provenienti dalle Regioni (24 per la riduzione delle indennità e i 20 per
l'abolizione dei finanziamenti ai gruppi), arriviamo a 964 milioni l'anno. Altri
esponenti hanno parlato chi di 2 e chi di 4 miliardi di risparmi. Insomma una gara
a chi la spara più grossa, poiché mancano al momento analisi precise e studi
seri … ma alcune ricerche ci sono … e smentiscono
le “favole” sui risparmi.
venerdì 10 giugno 2016
(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: LA FAVOLA DELLE PROVINCE, ELIMINATE COME NOME e RINATE COME ENTI DI AREA VASTA … (settima parte)
La
riforma costituzionale Renzi/Boschi ha cancellato dal nuovo testo ogni
riferimento alle “Province”, portando
a compimento un impegno preso in precedenza da vari governi e ritenuto un passaggio
essenziale per favorirne la soppressione. Se però si approfondisce
l’articolazione del testo di riforma allora si scopre che non si può parlare di eliminazione, semmai di trasformazione della Provincia (quale ente costituzionalmente
necessario dotato di funzioni proprie) in ente di secondo grado genericamente
denominati “enti di area vasta”, previsti da una disposizione finale
della riforma stessa (art. 40, comma 4), che rimanda l’attribuzione dei suoi profili ordinamentali generali alla
legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale. mercoledì 8 giugno 2016
(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: UNA CORTE SOPRA LE PARTI O DI PARTE? (sesta parte)
Le
nuove norme costituzionali che saranno oggetto del prossimo referendum
apportano alcune modifiche anche al titolo VI intitolato “Garanzie costituzionali”, nella parte che tratta della Corte
Costituzionale (art. 134-137). Il ruolo svolto dalla Corte è cruciale per
l’ordinamento giuridico, poiché con le sue pronunce vengono eliminati dubbi
interpretativi su disposizioni di legge o sull’effettiva competenza dei diversi
organi dello Stato, “supplendo” spesso al legislatore e/o al Governo, come
avvenuto a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.
Sulla
Corte costituzionale le modifiche introdotte dalla riforma riguardano in
particolare: a) un comma aggiunto all’art. 134 attinente alla verifica di “legittimità costituzionale delle leggi che
disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica”; b) le elezioni dei suoi membri, prevedendo all’art. 135 che la
sua composizione di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal
Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative, “tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica”.
venerdì 3 giugno 2016
(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: UN PRESIDENTE ARBITRO O UNO DEI GIOCATORI? (quinta parte)
La
nuova riforma della Costituzione oggetto del prossimo referendum per quanto
riguarda la figura del Presidente della
Repubblica (contenuta negli art. 83-96 della Costituzione), mantiene la
sua natura di “capo dello Stato e rappresenta
l’unità nazionale” e i suoi
compiti, modifica sostanzialmente solo
l’art. 83 nelle modalità della sua elezione:
a)
partecipano al
voto solo 630 deputati e i 100 senatori; scompaiono quindi i 59 delegati
regionali e 215 senatori (274 elettori in meno); rimangono inoltre i senatori di
diritto e a vita attuali.
lunedì 30 maggio 2016
(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: RAFFORZAMENTO DELL’ESECUTIVO E PREMIERATO FORTE (quarta parte)
La
riforma costituzionale che verrà sottoposta a Referendum non è esplicitamente
preordinata a modificare la forma di governo parlamentare vigente, ma si
prefigge obiettivi di sostanziale rafforzamento
del potere esecutivo e della stabilità di governo, grazie soprattutto a due
elementi: a) la fiducia monocamerale e b) una corsia preferenziale.
Esaminiamole con attenzione.
a)
La titolarità
del rapporto fiduciario col Governo è attribuita alla sola Camera (fiducia
monocamerale, cioè con la piena esclusione del Senato), con deputati eletti da una legge elettorale maggioritaria (Italicum)
che assicura una maggioranza del 55%.
domenica 22 maggio 2016
(CONTRO)RIFORMA COSTITUZIONALE: IL RIDIMENSIONAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI E UNA DERIVA NEOCENTRALISTA (terza parte)
La
riforma Costituzionale 2016 prevede, da una parte, l’istituzione di un Senato che “rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo
tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica”; dall’altra,
procede ad una nuova modifica del Titolo
V della Costituzione (articoli dal 114 al 133), cioè di quella parte della
Costituzione dedicata a “le Regioni, le
Città metropolitane e i Comuni” definiti “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione”; l’insieme di questi due punti farebbe pensare
a una omogenea riforma del regionalismo, ma
non è vero … cerchiamo di ragionarci sopra per dimostrarlo con opportune argomentazioni.
sabato 14 maggio 2016
CONTRO-RIFORMA COSTITUZIONALE: UN SENATO DI “DESIGNATI” … UN GOVERNO “PIGLIATTUTTO” (seconda parte)
Nel
precedente post abbiamo esaminato le incongruenze della riforma del nuovo Senato,
mettendo in risalto come l’abolizione
della elezione diretta sia in contrasto con il permanere di una articolata funzione
legislativa del Senato stesso; il problema vero sono le competenze rapportate al tipo di elezione e in tal senso è
esagerata anche la previsione dell’immunità.
Ora
approfondiamo altri aspetti: la composizione e le modalità di designazione dei
senatori.
Il
futuro Senato sarà composto da
consiglieri regionali e da sindaci designati dai rispettivi organi
regionali: * 74 saranno consiglieri regionali eletti dai Consigli regionali di
appartenenza; * 21 saranno sindaci eletti dai Consigli regionali, nella misura
di uno per ciascuno, fra tutti i sindaci dei comuni della Regione.
mercoledì 4 maggio 2016
IL NUOVO SENATO: UNA (CONTRO)RIFORMA CONFUSA E POCO INCISIVA (prima parte)
L’analisi
della riforma costituzionale (definitivamente approvata nell’aprile 2016 e
oggetto del referendum) ha un titolo: “Disposizioni
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, …”;
è un titolo accattivante che verrà
riportato nella scheda referendaria; è un titolo che ammicca alla protesta diffusa contro le lentezze parlamentari e i costi
della politica; un titolo che potrà dare agli elettori una certa
indicazione, non interamente scevra da considerazioni
di tipo populistico.
venerdì 29 aprile 2016
VERSO IL REFERENDUM: LIBERTÀ E GIUSTIZIA SOCIALE (una premessa …)
“Libertà e giustizia
sociale costituiscono un binomio inscindibile, l’un termine presuppone
l’altro: non vi può essere vera giustizia
sociale senza libertà, come non
vi può essere vera libertà senza giustizia sociale”… prendo questa
frase dal discorso di insediamento a Presidente della Repubblica di Sandro
Pertini del 9 luglio 1978, poiché questi due termini costituiranno il filo rosso (o termini su cui fondare un
ragionamento) delle riflessioni che su questa pagina verranno svolte sulla
proposta di riforma costituzionale approvata il 12/4/2016 dalla Camera in
quarta lettura al termine dell’iter previsto dalla Costituzione stessa.
lunedì 4 aprile 2016
PARTECIPATE: IL CASO SARZANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL (parte terza)
Con
deliberazione del Consiglio Comunale di Sarzana n. 69 del 30/07/2007 veniva
approvata la costituzione della Società denominata “Sarzana – Valorizzazione Patrimonio S.r.l. a socio unico” (in breve
SPS, poiché in data 17/10/2011 a
rogito notaio Pucci veniva modificato lo Statuto della società per ampliamento
dell’oggetto sociale e cambio della denominazione in “Sarzana Patrimonio e Servizi Srl”), approvandone il relativo
Statuto. Con atto rogato dal Notaio Pucci in data 17/10/2007 veniva costituita
la Società a totale partecipazione del Comune di Sarzana, con un capitale
sociale di € 20.000, società soggetta pertanto alla disciplina “in house providing”.
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mercoledì 30 marzo 2016
PARTECIPATE: IL CASO AMEGLIA SERVIZI TURISTICI … (parte seconda)
Ameglia Servizi Turistici Srl (AST) è una società a capitale sociale di
proprietà interamente del Comune di Ameglia, società costituita il 27/1/2003 con
rogito notarile, per una duplice
esigenza dell’Ente locale: offrire servizi di qualità superiore rispetto ad una
gestione diretta dell’Ente e creare nuove opportunità occupazionali. All’iniziale
gestione del porticciolo di Bocca di Magra si sono aggiunti via via nuovi
servizi (pulizia, spazzamento, gestione impianti sportivi, gestione cimiteri,
pulizia e mantenimento cigli stradali e pista pedonale ecc...), raggiungendo
fino a circa 20 dipendenti, raddoppiando in pochi anni il volume di affari.
La Società Servizi Srl, da società prevalentemente strumentale, è stata
trasformata in società per la gestione di servizi pubblici di interesse
generale.
lunedì 28 marzo 2016
SOCIETÀ PARTECIPATE: UNA MALATTIA IN PEGGIORAMENTO E UN «BISTURI» CHE NON ARRIVA … (prima parte)
Le
aziende partecipate da Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, Ministeri,
società pubbliche) sono un vero e proprio universo parallelo al già ipertrofico
mondo della Pubblica Amministrazione.
In
data 07/08/2014 è stato reso pubblico il programma di razionalizzazione delle
società partecipate locali redatto dal Commissario Cottarelli che ha
evidenziato la presenza di quasi 8.000 aziende a partecipazione diretta o
indiretta, ovvero tramite altre partecipate, presenti in diverse forme: associazioni,
fondazioni, consorzi, società; la forma societaria è però la più diffusa.
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